Il nuovo codice della strada – LEGGE 25 novembre 2024, n. 177
Dal 14 dicembre 2024 è in vigore il nuovo codice della strada. Come spesso capita, le nuove leggi sono integrative e sostitutive delle leggi esistenti, la qual cosa crea sempre confusione.
Il titolo del nuovo codice della strada recita: LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024).
Per tentare di analizzare il nuovo codice della strada dal punto di vista di un utente della bicicletta, ho innanzitutto fatto una ricerca di quante volte alcune parole sensibili sul tema appaiono nel testo:
Parola | L. 285/1992 | L. 177/2024 | Art. L.177/2024 |
BICICLETTA | 2 | 0 | / |
BICICLETTE | 0 | 2 | 35 |
CICLABILE | 2 | 16 | 14; 15 |
CICLABILI | 4 | 11 | 15 |
CICLISTA | 1 | 0 | / |
CICLISTI | 13 | 5 | 15; 35 |
VELOCIPEDI | 30 | 20 | 15; 35 |
VELOCIPEDE | 4 | 0 | / |
Successivamente sono andato a vedere cosa viene introdotto o modificato rispetto ad ogni parola:
MODIFICHE | COSA CAMBIA |
|
|
Art. 35 – Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale > Comma 3 – I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: >> lettera i – revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilita’ individuale, al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l’uso di sistemi di protezione personale, tra cui l’obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita; >>> punto 1 – adozione di misure per la tutela dell’utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso: >>>> segmento 1) – la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; >> lettera u – semplificazione, con finalità di snellimento degli adempimenti richiesti all’utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l’installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive; |
Si introduce il concetto di “utenza vulnerabile”
Non riguarda direttamente le biciclette ma le strutture amovibili dei veicoli che non intralcino la visibilità diretta per la salvaguardia degli utenti vulnerabili |
Art. 14 – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi > comma 1 – All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: >> lettera f – al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse; Art. 15 – Modifiche alla disciplina della ciclabilità > comma 1 – Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: >> lettera b – all’articolo 3, comma 1: >>> punto 2 – il numero 12-bis) e’ sostituito dal seguente: «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile»; >>> punto 3 – il numero 12-ter) e’ sostituito dal seguente: «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica direzione consentita a tutti i veicoli»;ù >>> punto 5 – dopo il numero 54) e’ inserito il seguente: «54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine»; >>> punto 6 – dopo il numero 55) e’ inserito il seguente:«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera»; >>>> lettera c – all’articolo 7: >>> punto 1 – al comma 1: >>>> sotto-punto 1.2 – la lettera i-bis) e’ sostituita dalla seguente: «i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili»; >>>> sotto-punto 1.4 – e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e’ presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile»; >>>> lettera d – all’articolo 40, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche»; >>>> lettera m – all’articolo 154: >>> punto 1 – al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «;dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile»; >>> punto 2 – dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai conducenti di velocipedi e’ consentito cambiare direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»; > comma 2 – Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui all’articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché la relativa segnaletica, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Riguarda i monopattini
In questo articolo vengono definite nuove denominazioni stradali e di traffico Questa norma sembra vietare le corsie ciclabili (?)
Introduzione delle zone di attestamento ciclabile
Possibilità di doppio senso per i ciclisti
Limiti delle zone di attestamento ciclabile
Uso delle frecce per i veicoli
Cambio di direzione dei velocipedi durante il rosso
Condizioni di realizzazione della corsia ciclabile stabilite con decreto |
Art. 15 – Modifiche alla disciplina della ciclabilità > comma 1 – Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: >> lettera c – all’articolo 7: >>> punto 1 – al comma 1: >>>> sotto-punto 1.2 – la lettera i-bis) e’ sostituita dalla seguente: «i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili»; >>> punto 2 – dopo il comma 11-bis e’ inserito il seguente: «11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui puo’ essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non e’ consentito superare il limite di velocità i 30km/h»; >> lettera f – all’articolo 143, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili,nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia»; >> lettera g – all’articolo 145: >>> punto 1 – il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»; >>> punto 2 – il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente: «4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare laprecedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua»; >> lettera n – all’articolo 182: >>> punto 1 – al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»; |
Introduce la possibilità da parte dei comuni di fare corsie ciclabili nella strade a senso unico Introduce zone ciclabili con limite dei 30 km/h
Non occorre tenere la destra nelle zone di attestamento ciclabili e nelle zone ciclabili
Particolare attenzione a pedoni e ciclisti
I ciclisti possono non procedere in unica fila… |
|
|
Art. 15 – Modifiche alla disciplina della ciclabilità > comma 1 – Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: >> lettera b – all’articolo 3, comma 1: >>> punto 4 – al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono inserite le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»; >> lettera g – all’articolo 145: >>> punto 1 – il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»; >> lettera o – all’articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli». Art. 35 – Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale > comma 3 – I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: >> lettera l – adozione di misure per la tutela dell’utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso: >>>> 1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; >>>> 2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l’apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilita’ personale, secondo quanto previsto alla lettera t); >>>> 3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici; |
Utenti vulnerabili
Particolare attenzione a pedoni e ciclisti
Aggiunta di ciclomotori e motocicli Delega al governo per la tutela degli tenti vulnerabili |
|